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Parcheggiatori abusivi, ora si può pubblicare la foto dell’automobilista che paga

Ai cittadini con il cellulare “lesto”: ora è possibile fotografare il momento del del “pizzo” nei confronti dei parcheggiatori abusivi

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Ma questo era già possibile farlo, ovviamente – quello che cambia, è la possibilità di veder pubblicata la foto “incriminata”, senza incappare nel reato di violazione della privacy. Secondo quanto riporta il Sole24Ore, lo scatto “rubato” può essere pubblicato senza consenso se non lesivo dell'onore e realizzato in un luogo pubblico. La pubblicazione è però illecita nel caso dei minori, quindi è meglio chiedere l'età alle persone coinvolte prima di renderla pubblica.

Nessun risarcimento al cittadino per la foto “rubata” e pubblicata, senza consenso, a corredo di un articolo sul giornale che fa riferimento alla sosta selvaggia e al “pizzo” pagato ai parcheggiatori abusivi. Non esiste, infatti, un diritto all'immagine nè si può parlare di diritto d'autore per gli scatti realizzati in luoghi pubblici. Quanto alla pubblicazione non serve il consenso se il servizio al quale l'immagine viene associata non è lesivo dell'onore e della reputazione di nessuno e non crea un pregiudizio dimostrabile. L'eccezione alla regola è la riproduzione del soggetto minorenne, che è illecita se non c'è il suo via libera.

Il diritto di cronaca – Sono questi i principi che la Cassazione applica nel respingere la richiesta di risarcimento di una coppia di giovani, la ragazza allora solo sedicenne, immortalati accanto al loro scooter, mente erano intenti, a loro a dire, a parlare con un semplice amico. Immagini usate dal quotidiano “Il Mattino” per un articolo dal titolo «By night, dilaga il pizzo sulla sosta». Mentre sotto la foto veniva specificato «Un parcheggiatore abusivo indica a due motociclisti dove e come sistemare la moto nel vialone d'ingresso del Virgiliano a ». Stessa foto veniva usata tre anni dopo, associando i due ragazzi ad un parcheggiatore abusivo, con la didascalia: «in alto un parcheggiatore abusivo, sopra sosta selvaggia in via Partenope». I giovani avevano fatto pesare la minore età della ragazza, e il fatto di essere stati ripresi in un momento della loro vita quotidiana, senza nessun evento pubblico che giustificasse, in nome del diritto di cronaca, la pubblicazione della foto in violazione del loro diritto all'immagine. In più negavano qualunque coinvolgimento con il fenomeno criminoso di cui parlava l'articolo.

Quindi, quando è pubblicabile la foto del minore? La richiesta di risarcimento però non passa, malgrado la Suprema corte affermi che, a differenza di quanto stabilito dalla Corte d'appello la foto della minorenne in tutto riconoscibile non poteva finire sul giornale senza il suo permesso.
I giudici di legittimità ricordano che la pubblicazione dell'immagine di un minore in scene pubbliche, o anche private, ma di rilevanza sociale, non pregiudizievoli, senza il suo consenso è legittima « se l'immagine che ritrae il minore possa considerarsi del tutto casuale e in nessun caso mirata a polarizzare l'attenzione sull'identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità».

L'assenza di una lesione della reputazione – Nello specifico, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, «le fotografie che ritraevano la minore – si legge nella sentenza – di certo non potevano ritenersi lesive della reputazione o dell'onore, attesane la connotazione oggettivamente non disdicevole, disonorevole o contraria a qualsivoglia disposizione di ordine pubblico o buon costume». Non è però condivisibile il ragionamento della Corte territoriale per la parte in cui ritiene che non sia necessario il consenso della persona ritratta in fotografia, ritendendo la sua diffusione, del tutto casuale, non lesiva del diritto alla riservatezza. Trattandosi di un minore, infatti «l'applicazione della norma deve essere più stringente e coordinarsi con la legge sulla privacy». Nel caso esaminato la ragazza era riconoscibile e la foto non casuale, quindi l'acquisizione e la pubblicazione sono avvenute in modo illecito.

Ma la domanda di risarcimento non può essere accolta perché manca la prova che la ragazza abbia subìto un danno. La sua vita personale non era, infatti, «in rilievo negli articoli oggetto di controversia, cosicché è da escludere che la riproduzione potesse anche solo larvatamente indurre a ritenere ragionevolmente che sia stato minacciato il suo equilibrio psichico e lo sviluppo armonioso e sereno della sua personalità».

In buona sostanza, i parcheggiatori abusivi non sono perseguibili per legge, perchè la loro attività è considerata “accattonaggio”, mentre la figura dell'automobilista che paga il pizzo potrà ricevere delle conseguenze. Come al solito, ne vedremo delle belle.


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