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Trieste, scatta da domani sabato 14 novembre 2020 la nuova ordinanza regionale per il contenimento del contagio nell'ambito dell'emergenza Coronavirus

Ecco i punti salienti:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, dalle ore 00,00 del 14 novembre e fino al giorno 29 novembre su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:

a) Misure di carattere generale:
a.1. È obbligatorio al di fuori dell'abitazione l'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche maggiormente restrittive.
Resta altresì obbligatorio l'utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.
a.2. È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori di aree solitamente affollate.
a.3. L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
a.4. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito , consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il dell'accesso all'area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.
a.5. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grande e medie strutture di vendita ai soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell'esercizio stesso.
a.6. In attesa del parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato, nonché è vietata l'attività dei cori e di utilizzo di strumenti a fiato in assenza delle misure preventive descritte dalla Linee guida per la ripresa delle attività produttive della CSR del 8.10.2020, sezione Produzioni liriche, Sinfoniche ed Orchestrali e Spettacoli musicali.
a.7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei , su posti regolarmente collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro.
a.8. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al , salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente.
b) Misure relative ai giorni festivi e prefestivi.

b.1. Nei giorni prefestivi e festivi gli esercizi di vendita di grande struttura e media struttura maggiore (Articolo 2 LR 29/2005), sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
b.2. Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Le attività di ristorazione, quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie rimangono aperti.
b.3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La
pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Venezia Giulia

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