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Il condomino può mettere i pannelli fotovoltaici nelle parti comuni senza l’ok dell’assemblea

Il singolo condomino può istallare sulle parti comuni un impianto , al servizio della sua abitazione, senza l'ok dell'assemblea se il non comporta degli spazi condivisi. In tal caso il no dell'assemblea resta relegato alla possibilità di esprimere un punto di vista diverso sull'uso che si potrebbe fare delle parti comuni. O, come nel caso esaminato dalla , ad un dissenso derivato dal timore che l'iniziativa del singolo, possa limitare la libertà degli altri di disporre degli spazi per usi alternativi. Che il no dell'assemblea non entri in rotta di collisione con l'interesse di chi vuole mettere gli impianti è dimostrato dal fatto che la deliberazione assembleare non può essere impugnata in giudizio. Partendo da questo principio, la Cassazione bolla dunque come inammissibile il ricorso dei condomini fautori dell'energia pulita, che avevano comunicato all'amministratore la loro intenzione di mettere dodici pannelli fotovoltaici sulle parti comuni, incassando il no degli altri condomini. Per i ricorrenti un veto certamente illegittimo che, a loro avviso, andava però rimosso dal giudice attraverso l'annullamento della delibera, prima di procedere al lavoro.

Il no dell'essemblea non ha peso
Ma la Cassazione spiega che il passaggio in tribunale non serve. Il niet dell'assemblea ha, infatti, un peso solo quando l' proposto dal singolo «renda “necessarie modificazioni delle parti comuni”, nel qual caso – si nella – similmente a quanto dispone l'articolo 1122, comma 2, del Codice civile, è stabilito che l'interessato ne dia comunicazione all'amministratore, il quale possa così riferirne in assemblea perché siano adottate le eventuali iniziative conservative volte a preservare l'integrità delle cose comuni». I giudici di legittimità precisano che «resta inteso che l'installazione dell'impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d'uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell'edificio». Nello specifico gli impianti per la produzione di energia rinnovabile non avevano impatti negativi e non comportavano alterazioni, dunque l'assemblea non poteva proporre neppure soluzioni alternative di realizzazione. Non c'era interesse ad adire un giudice contro un semplice “parere” contrario espresso dai condomini – sollecitati dall'amministratore – nel timore che fosse pregiudicato un pari uso degli spazi comuni.

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