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Polveri sottili, da domani forti limitazioni al traffico

mappa Trieste limitazioni traffico

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Limitazioni al traffico dalle 15.00 alle 20.00 da martedì 19 febbraio fino a venerdì 22 febbraio compreso, per prevenire l'innalzamento della concentrazione di polveri sottili (PM10)

Divieto di circolazione:
🚗 autoveicoli alimentati a benzina o gasolio antecedenti alla classe Euro 4
🏍 motoveicoli e ciclomotori antecedenti alla classe Euro 3


L'ordinanza:

Comune di Trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste
tel. 040 6751 www.comune.trieste.it partita iva 00210240321
Trieste, 18.2.2019

DIPARTIMENTO TERRITORIO ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA' SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
Prot. corr. 19- 5/1.0‘ /72/13/1 ( ) Prot. gen. :2 -1-Lt 91
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE per limitazione del traffico veicolare, riduzione della temperatura interna delle unità immobiliari degli edifici ed altre misure, in esecuzione del PIANO DI AZIONE COMUNALE approvato con Deliberazione Giuntale n. 3 I del 11.2.2013.

IL
Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 10/Pres. del I 6.1.2012 di approvazione del Piano di Azione Regionale, predisposto ai sensi dell'art. 2 – “Competenze della Regione” della L.R. 18.6.2007 n. 16 – “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” e s.m.i.; visto l'art. 4 —”Competenze dei Comuni” della citata L.R. 18.6.2007 n. 16 e s.m.i. che prevede l'elaborazione dei Piani di Azione Comunale da parte dei Comuni in quanto “autorità competenti a gestire le situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme”; considerato che il Comune di Trieste con Deliberazione Giuntale n. 31 del I 1.2.2013 ha approvato il Piano d'Azione Comunale (PAC) contenente in particolare le azioni di emergenza da attivare in di rischio di superamento dei limiti fissati dalla normativa in materia di qualità dell'aria, relativamente alle polveri sottili PM 10 (valore limite giornaliero) ed al biossido di azoto NO2 (valore limite orario); considerato che il Piano d'Azione Comunale ai punti 2. “Modalità di attivazione” e 3. “Azioni del PAC volte al contenimento degli effetti delle alte concentrazioni di polveri sottili (PM l O) e biossido di azoto (NO2) de! PAC”, prevede che detto Piano “agisce in chiave preventiva, cioè sulla base di sulla qualità dell'aria e si attiva” con apposita ordinanza sindacale “quando le previsioni fornite dall'A.R.P.A. — F.V.G. indicano il superamento delle concentrazioni di polveri sottili (PM I O) e biossido di azoto (NO2) per almeno tre giorni consecutivi”; che I'A.R.P.A.-F.V.G. con nota PEC del 17.2.2019, acquisita in data 18.2.2019 (Prot. gen. 36487) e successiva email del 18.2.2019 (Prot. gen. 36799) acquisita in pari data, ha trasmesso il grafico rappresentante l'andamento delle concentrazioni di polveri sottili (PM 10) nella città di Trieste, dal quale si evince che fino al pomeriggio di venerdì 22 febbraio p.v. i valori di detto inquinante permangono sopra i limiti di legge (50 microgrammi/mc);

che OSMER-F.V.G., sentita nelle vie brevi, ha confermato che la situazione di ristagno meteoclimatica è destinata a protrarsi fino al fine settimana; atteso pertanto che sussistono i presupposti previsti dal Piano di Azione Comunale per l'emissione di apposita ordinanza sindacale; preso atto che l'Amministrazione Comunale ha individuato un perimetro territoriale nell'ambito del Comune di Trieste allegato al citato Piano di Azione Comunale, riferito alle aree urbane a maggiore intensità di traffico veicolare e di maggiore densità abitativa, all'interno del quale applicare le limitazioni di circolazione veicolare per motivi di tutela della salute pubblica; evidenziato inoltre che le limitazioni alla circolazione, consistono nel divieto di circolazione esteso a tutti gli autoveicoli e motoveicoli alimentati sia a benzina che a gasolio (anche per i non residenti) a valere su tutte le strade poste all'interno del succitato perimetro; visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. in merito alle competenze del Sindaco; visti gli artt. 3 e 4 del D.P.R. i 6.4.2013 n. 74; visto l'art. 86 del vigente Statuto del Comune di Trieste; visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 nonché il D.P.R. I 6.12.1992 n. 495 e s.m.i.; visto l'art. 4 della L.R. 18.6.2007 n. 16 e s.m.i.;

ORDINA
1) il divieto di circolazione degli autoveicoli alimentati a benzina o a gasolio con caratteristiche emissive antecedenti alla classe Euro 4 (come riportato sulla carta di circolazione), nonché dei motoveicoli e dei ciclomotori con caratteristiche emissive antecedenti alla classe Euro 3 (come riportato sulla carta di circolazione per i motoveicoli e sul certificato di circolazione per ciclomotori), da martedì 19 febbraio sino a venerdì 22 febbraio compreso, nella fascia oraria compresa tra le ore 15.00 e le ore 20.00 (ora locale), sulle strade rientranti nel perimetro di cui alla planimetria riportata nell'allegato A) alla presente ordinanza e di seguito indicate:
Largo Roiano, via S. Teresa, via Stock (tratto fra via S. Teresa e via dei Saltuari), via dei Saltuari, via Barbariga (tratto fra via dei Saltuari e via Sara Davis), via Sara Davis (tratto fra via Barbariga e via dei Cordaroli), via dei Cordaroli, via Commerciale (tratto fra via Cordaroli e salita di Conconello), salita di Conconello, strada Nuova per Opicina (tratto fra Salita di Conconello e via Valerio), via Valerio, via Fabio Severo (tratto fra p.le Europa e via di Cotogna), via di Cotogna, Largo Giardino, via Giulia (tratto fra l.go Giardino e Rotonda del Boschetto), Rotonda del Boschetto, viale al Cacciatore, via de Marchesetti (tratto fra vie Cacciatore e via S. Pasquale), via S. Pasquale, via Revoltella (tratto fra via S. Pasquale e via Rossetti), via Rossetti (tratto fra via Revoltella e p.le De Gasperi), piazzale De Gasperi, strada di Cattinara (tratto fra p.le De Gasperi e raccordo ex 202/strada di Fiume), strada di Fiume (tratto fra raccordo ex S.S. 202/ strada di Fiume e via Molino a Vento), via Molino a Vento (tratto fra Strada di Fiume e via Marenzi), via Marenzi, via dell'Istria (tratto fra via Marenzi e p.le Valmaura), piazzale Valmaura, via Valmaura, Grande Viabilità Triestina (tratto fra svincolo di Valmaura e svincolo di Campi Elisi), via delle Fiamme Gialle, Passeggio Sant'Andrea, via Campo Marzio, via Economo (tratto fra via Campo Marzio e riva Grumula), riva Grumula, riva Tommaso Gulli, riva Nazario Sauro, riva Mandracchio, riva per l'Italianità di Trieste, riva Tre Novembre, corso Cavour, piazza Libertà, viale Miramare (tratto fra piazza Libertà e largo Roiano).

Le vie che compongono il perimetro rimangono liberamente percorribili secondo i sensi di marcia normalmente consentiti ed inoltre all'interno del perimetro sono liberamente percorribili le seguenti strade: – via Commerciale (tratto fra via Cordaroli e via Pauliana); – via Pauliana (intera via); – via Salata — galleria di Montebello — piazza dei Foraggi — viale Ippodromo; – via Udine (tratto fra salita di Gretta e via Barbariga) — via Barbariga (tratto fra via Udine e via dei Saltuari); sono inoltre liberamente percorribili le seguenti strade di accesso/uscita dai parcheggi: – Parcheggio S. Andrea: via Carli; – Parcheggio Ferdinandeo: via Marchesetti (da via San Pasquale a parcheggio Ferdinandeo); – Parcheggio Palasport di Chiarbola: Rampa G.V.T. svincolo via Svevo, via Svevo (tratto fra via Baiamonti e via D'Alviano), via D'Alviano (tratto fra via Svevo e via Doda), via Doda (tratto fra via D'Alviano e piazzale Puglie), piazzale delle Puglie; – Parcheggio Foro Ulpiano: via Fabio Severo (tratto fra via Cologna e via Cicerone), via Cicerone, via Coroneo (tratto fra via Cicerone e via Fabio Severo), Foro Ulpiano.
2) che in deroga ai divieti di circolazione di cui al precedente punto I) l'accesso alle strade rientranti nel perimetro di cui alla planimetria riportata nell'allegato A) ed indicate in detto punto I), viene consentito alle seguenti categorie di veicoli: a) veicoli ad emissione zero; b) veicoli che utilizzano come carburante metano o GPL; c) autoveicoli omologati EURO 6 (A, B, C, D-temp e D) di cui alle direttive: – 715/2007 *692/2008 (Euro 6A) – 71 5/2007*566/201 I (EURO 6A con disp Anti-part) – 715/2007*566/201 I (EURO 6A) – 71 5/2007*566/20 l I (EURO 6B con disp Anti-part – 7 5/2007*566/201 I (EURO 6B) – 715/2007*692/2008 (EURO 6A con disp Anti-part) – 715/2007*692/2008 (EURO 6A) – 71 5/2007*692/2008 (EURO 6B con disp Anti-part) – 715/2007*692/2008 (EURO 6B) – 136/20 14 (EURO 6A) – 136/2014 (EURO 6B) – 136/2014 (EURO 6C) – 143/2013 (EURO 6A) – 143/2013 (EURO 6B) – 143/2013 (EURO 6C) – 195/2013 (EURO 6A) – 195/2013 (EURO 6B) – 195/2013 (EURO 6C) – 630/2012 (EURO 6A) – 630/2012 (EURO 6B) – 630/2012 (EURO 6C) – 595/2009* 133/2014A (EURO 6) – 595/2009*1 33/20143 (EURO 6) – 595/2009* l 33/20I4C (EURO 6) – 459/2012 (EURO 6A)

– 459/2012 (EURO 6B) – 459/2012 (EURO 6C) – 2015/45 (EURO 6B) – 2016/427/UE (EURO 6B, EURO 6C, EURO 6D-TEMP, EURO 6D) – 20I6/646/UE (EURO 6B, EURO 6C, EURO 6D-TEMP, EURO 6D) d) autoveicoli omologati EURO 5 di cui alle direttive: – 2005/55/CE-B2 – 2006/51/CE rif. 2005/5510E-B2 – 2006/51/CE rif. 2005/55/CE-B2 (ecol. migliorato) oppure riga C – 99/96 fase III oppure riga B2 oppure C – 2001/27 CE Rif. 1999/96 riga B2 oppure riga C – 2005/78 CE Rif 2005/55 CE riga B2 oppure riga C – 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 – 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) – 715/2007 (Euro 5A) – 692/2008 (Euro 5A) – 715/2007 (Euro 5B) – 692/2008 (Euro 5B) – 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 – 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) – 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. Anti-part) e) autoveicoli omologati EURO 4 di cui alle direttive: – 98/69 CE-B – 98/77/CE rif. 98/69/CE-B – 1999/96/CE-B – I 999/102/CE rif. 98/69/CE-B – 200 I /l /CE rif. 98/69/CE-B – 2001/ I /CE-B rif. 98/69/CE-B – 200 I /27/CE-B – 200 I / I 00/CE-B – 2002/80/CE-B – 2003/76/CE-B – 2005/55/CE-B I – 2006/51 /C E-B rif. 2055/55/C E-B I ;
motoveicoli e ciclomotori omologati EURO 3 di cui alle direttive: – 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B e 97/24/CE cap. 9 – 2002/51/CE fase B e 97/24/CE cap. 5 fase 111 – 97/24/CE cap. 5 fase III; g) veicoli adibiti al trasporto pubblico (pullman – bus — taxi – autonoleggio con conducente); h) veicoli a servizio degli invalidi in possesso del contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i; i) veicoli adibiti a servizi di stato, a servizi pubblici e/o di pubblica utilità e veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica o di emergenza, nonché veicoli di istituti di vigilanza e trasporto valori, ivi compresi i veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, purché attestato dall'ente o dalla ditta che esercita il servizio;
j) veicoli con targa di riconoscimento C.C. o C.D. e veicoli con targhe “prova”;

k) veicoli utilizzati dalle testate radiotelevisive e dagli organi di stampa; I) veicoli dei “ministri di culto” nell'esercizio delle loro funzioni; m) veicoli utilizzati da medici e veterinari, in visita domiciliare urgente, esclusivamente nel tragitto casa — ambulatorio – luogo della visita e veicoli di servizio dell'A.A.S. e dell'A.R.P.A.; n) veicoli utilizzati dai medici, infermieri e tecnici dell'Azienda Ospedaliera o strutture sanitarie equivalenti che, per motivi di urgenza a seguito di chiamata di reperibilità, devono raggiungere le strutture dell'Azienda Ospedaliera e/o le strutture sanitarie equivalenti succitate; o) autoveicoli per il trasporto di persone soggette a trattamenti – di particolare gravità - e/o riabilitativi programmati e/o continuativi, nonché autoveicoli che trasportano persone con ridotta capacità deambulatoria e/o altre gravi patologie ed impossibilitate temporaneamente a servirsi dei mezzi pubblici; per usufruire della deroga dovrà essere esibita certificazione medica attestante l'infermità e l'inabilità temporanea all'uso dei mezzi pubblici; il certificato medico sarà considerato valido ai fini dell'applicazione della deroga per un periodo non superiore a 45 giorni dalla data del rilascio; qualora dette infermità ed inabilità siano certificate dal medico quali permanenti, non si applica il periodo di validità del certificato pari a 45 giorni; p) veicoli in uso agli addetti ai servizi comunali di assistenza domiciliare; q) veicoli diretti all'Ispettorato di Motorizzazione Civile e/o alle Officine autorizzate per effettuare revisioni programmate, con possibilità di ritornare all'abitazione (max 30 minuti), nonché veicoli partecipanti a cortei matrimoniali, muniti di autocertificazione a disposizione per i controlli della Polizia; r) veicoli di proprietà delle autoscuole in attività di esercitazione e/o esame per il conseguimento patenti; s) veicoli destinati al trasporto merci, sia esclusivo che promiscuo, per l'esercizio dell'attività; t) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi, con autocertificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla suddetta dichiarazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; oppure quando risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono serviti da mezzi pubblici; i veicoli sono tenuti a raggiungere la destinazione percorrendo l'itinerario più breve ( max 30 minuti); u) veicoli con almeno 3 persone a bordo, conducente compreso, in analogia alla metodica “car – pooling”.
3) che il presente provvedimento in linea di limitazione della circolazione veicolare di cui ai punti I) e 2) abbia validità anche in assenza di segnaletica stradale, per cui saranno sufficienti le comunicazioni ed avvisi alla cittadinanza diramati tramite i mezzi di informazione;

ORDINA ALTRESI'
nelle giornate di vigenza della presente ordinanza
4) il divieto di accensione di fuochi all'aperto;
5) alla popolazione ed ai soggetti aventi responsabilità in materia, anche attraverso le relative associazioni di categoria, di ridurre da 20 °C a 18 ‘C, agendo sugli impianti di riscaldamento, la Direttore del Servizio: dott. ing. G. Caputi 5 Responsabile di P.O.: dott. ing. G. P. Saccuccì Di Napoli
temperatura interna delle unità immobiliari degli edifici, di classificazione energetica inferiore alla B, di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 74 – Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al D.M. 26.6.2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, alla L.R. 18.8.2005 n. 23 — Disposizioni in materia di edilizia sostenibile ed alla D.G.R. 27.10.201I n. 2055 in materia di Valutazione della qualità Energetica e Ambientale dell'edificio (VEA) e loro successive ed integrazioni; in particolare la predetta riduzione di temperatura riferita agli edifici pubblici comunali, rientranti nell'appalto di gestione degli impianti termici di detti edifici, dovrà essere attuata in sinergia tra i responsabili dei medesimi (Direttori scolastici, Direttori Mercati, Responsabili impianti sportivi ecc.) e l'impresa ENGIE Servizi S.p.A.; sono pertanto esentate dalla predetta riduzione di temperatura le unità immobiliari degli edifici che rientrino nella categoria B o superiore (A o A+), ìn base all'attestato di certificazione energetica ovvero all'attestato di certificazione di sostenibilità energetico-ambientale, previsti rispettivamente dalla normativa nazionale e regionale sopra riportata e loro successive modifiche ed integrazioni; sono altresì esclusi dalla succitata riduzione di temperatura gli ospedali, le cliniche, le case di cura, e le analoghe strutture di assistenza sanitaria;

RACCOMANDA
6) di non usare nel riscaldamento domestico la legna (in ciocchi, carbone, pellet e simili), sostituendola con altre forme di combustibile o riscaldamento meno inquinanti;
7) sono esclusi dalla raccomandazione di cui al punto 6) le apparecchiature e/o gli impianti termici dotati di marchiatura CE aventi le seguenti caratteristiche emissive: a) polveri totali emesse da prodotti a legna quali stufe, caminetti e inserti rispondenti alle norme UNI EN 13240 e UNI EN 13229, misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, inferiori a 100 mg/Nm3 (misurazione al tenore del 13% di 02). In mancanza di tale valore certificato da laboratori notificati e riportato nella documentazione disponibile, il calore di monossido di carbonio (CO) deve essere inferiore allo 0,2% (misurazione al tenore del 13% di 02); b) polveri totali emesse da prodotti a legna quali cucine e termocucine rispondenti alle norme UNI EN 12815 misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, inferiori a 100 mg/Nm3 (misurazione al 13% del tenore di 02). In mancanza di tale valore certificato da laboratori notificati e riportato nella documentazione disponibile, il calore di monossido di carbonio (CO), deve essere inferiore allo 0,3% (misurazione al 13% del tenore di 02); c) polveri totali emesse da prodotti a pellet, quali stufe, caminetti rispondenti alle norme UNI EN 14785 misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, inferiori a 60 mg/Nm3 (misurazione al 13% del tenore di 02). In mancanza di tale valore certificato da laboratori notificati e riportato nella documentazione disponibile, il calore di monossido di carbonio (CO) deve essere inferiore al 0.04% (misurazione al 13% di tenore di 02); d) stufe a giro di fumi (kachelofen) e centrali termiche a cogenerazione;

AVVERTE
8) che è fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina di limitazione della circolazione veicolare stabilita dalla presente ordinanza ed agli organi ed agenti che espletano compiti di polizia stradale di farla rispettare;
9) che le violazioni alle limitazioni alla circolazione veicolare disposte con il presente atto saranno soggette — impregiudicata l'applicazione dell'articolo 650 del Codice Penale — alla sanzione amministrativa da euro 168,00 a euro 679,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della della patente di guida da quindici a trenta giorni, di cui all'art. 7, comma 13 bis del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
IO) che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi

AVVERTE INOLTRE I
l) che, come previsto al punto 3.3 del Piano di Azione Locale, le azioni puntuali mirate alla riduzione delle principali emissioni in atmosfera da parte delle industrie aventi un ruolo emissivo importante elencate al punto 5.2.3.4 del Piano di Azione Regionale devono essere messe in atto dalla Provincia di Trieste (ora di competenza della Regione F.V.G.), ai sensi dell'art. 14 della L.R. 16/2007 e s.m.i. e del citato punto 5.2.3.4 del P.A.R., salvo che si tratti di impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale per i quali la competenza rimane in capo all'Amministrazione regionale;

INFORMA
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua conoscenza o, se antecedente, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli — Venezia Giulia o, in alternativa, potrà esperire ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 (trenta) giorni.
Allegato: Planimetria con perimetrazione
Direttore del Servizio: doti ing. G. Caputi Responsabile di P.O.: don. ing. G. P. Saccucci Di Napoli

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