Supermercati e divieto di accesso ai cani: chiarimenti normativi, tutela del benessere animale e invito ai controlli
Negli ultimi tempi sono stati segnalati numerosi casi in cui alcuni supermercati hanno vietato l’ingresso ai cani senza rispettare quanto previsto dalla normativa vigente. Si ricorda infatti che, secondo l’art. 9 del Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 20/2012:
Il responsabile di un esercizio pubblico o commerciale può decidere di consentire o vietare l’accesso degli animali.
In caso di divieto, questo deve essere comunicato al Sindaco e l’avviso deve essere esposto all’entrata in modo ben visibile. Senza tale affissione, il divieto non può essere opposto al pubblico.
Le limitazioni devono essere motivate e circoscritte a specifiche aree o fasce orarie, con eventuale predisposizione di carrelli o spazi appositi.
L’accesso dei cani guida per persone non vedenti, ipovedenti o con disabilità è sempre garantito.
È quindi importante sottolineare che chi non espone correttamente la comunicazione al Sindaco non può vietare l’ingresso dei cani nell’esercizio.
Si ricorda inoltre che è sconsigliato legare i cani all’ingresso dei supermercati o all’esterno: gli animali possono soffrire per il caldo, il freddo, lo stress, la paura di rumori improvvisi o di altri animali, e in alcune situazioni possono essere vittime di furti o incidenti. Il benessere dei nostri amici a quattro zampe deve essere sempre tutelato.
Sarebbe auspicabile che le autorità competenti avviassero controlli periodici negli esercizi pubblici e commerciali, al fine di verificare la corretta esposizione delle comunicazioni e l’osservanza delle disposizioni di legge.
Invitiamo quindi i responsabili degli esercizi pubblici e i cittadini a rispettare la normativa e a promuovere comportamenti rispettosi nei confronti degli animali.
Nota del partito animalista italiano Friuli Venezia Giulia






