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Solo maggiorenni con il casco potranno usare il monopattino elettrico

In commissione alla Camera un disegno di legge che regolamenterà in modo più restrittivo l'uso e il parcheggio di questi . Riservato ai maggiorenni con casco e assolutamente vietati sui marciapiedi

monopattino elettrico

È ancora il monopattino elettrico uno degli argomenti che tiene maggiormente banco sia nelle aule del che tra le chiacchiere seduti a un tavolino al bar. Arrivato di prepotenza in Italia grazie al bonus mobilità, ideato dai grillini, è diventato croce e delizia per buona parte delle città italiane.

Dal parcheggio selvaggio sui marciapiedi, alle lamentale perché deturperebbero i centri storici con la loro presenza poco discreta, fino a questioni di sicurezza. Spesso sfrecciano nelle zone pedonali, magari in due, mettendo a repentaglio la vita dei passanti, altre volte è la loro incolumità quella a essere in discussione, quando si lanciano in gimkane in mezzo al traffico.

Per porre un freno a quello che sta diventando un fenomeno preoccupante, sia per numero di mezzi in circolazione sia per frequenza degli incidenti, spesso con esiti drammatici, i comuni stanno reagendo in ordine sparso. Sono molti infatti quelli che hanno deciso di ricorrere a un'ordinanza per limitare la circolazione o per imporre l'uso di mezzi di protezione. Altri pensano di vietarli e di innalzare le sanzioni per i trasgressori.

A livello nazionale, invece, dopo un anno da quando è stato depositato il disegno di legge che riguarda questi mezzi, ancora attende di essere approvato. Se il testo non subirà modifiche, i paladini della mobilità ecologia si troveranno ad affrontare una bella stretta, con l'obbligo di casco per tutti e limiti di età per inforcare il monopattino elettrico.

Monopattini elettrici in fase sperimentale – Al momento, secondo quanto disposto dal decreto mille proroghe convertito con la legge 28 febbraio numero 8 del 2020

Ci troviamo in una fase di sperimentazione per quanto riguarda la circolazione sia dei monopattini elettrici, che per gli altri dispositivi per la micro mobilità elettrica e quelli atipici. Rientrano nella definizione anche segway, hoverboard, monowheel e mezzi similari.

L'uso di questi mezzi è consentito anche ai minorenni, che però devono indossare il casco. Non è prevista una regola analoga, invece per i maggiorenni. Inoltre obbligo di dotarsi di giubbotto retroriflettente in tutte le condizioni atmosferiche che portino scarsa visibilità, Non solo di notte, ma anche in caso di nebbia o pioggia forte.

Monopattino elettrico assimilato alle biciclette – La normativa che ha introdotto la sperimentazione ha assimilato, per le parti in cui siano compatibili, i monopattini elettrici alle biciclette. Con la circolare del Servizio di Polizia Stradale del 9 marzo 2020 si precisa che stante l'omologazione alle biciclette la circolazione di questi mezzi non è soggetta a particolari regole che riguardino la necessità di avere una copertura assicurativa contro i danni causati a terzi, l'apposizione di una targa, l'omologazione l'approvazione e l'immatricolazione presso un apposito registro.

Segue come regola generale che non possono ospitare a bordo più di una persona alla volta, e non possono essere adibiti al traporto di animali. Escluso anche caricare sul monopattino oggetti di grosse dimensioni. Per le merci piccole vale la regola di buon senso che mentre si può mettere in spalla per esempio uno zainetto, non si può, neppure se ben assicurato, trasportare qualcosa appoggiandolo sulla pedana.

Le mani devono essere libere e entrambe appoggiate sul manubrio. Unica eccezione quando sia necessario staccarle per segnalare un cambio di direzione o per usare il segnalatore acustico. Vi sono comunque delle evidenti differenze rispetto a una bicicletta e quindi sono state stabilite delle regole ad hoc che valgono solo per questi mezzi di locomozione.

Caratteristiche tecniche di un monopattino elettrico
Troviamo nella legge 28 febbraio del 2020 un elenco di caratteristiche che deve avere un mezzo per essere considerato un monopattino elettrico e per essere idoneo a circolare su strada. Deve avere innanzitutto una potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 KW. Deve avere un limitatore di velocità, che contenga la velocità entro i 25 km orari quando ci si trova sulla strada destinata ai veicoli e che la fermi a 6 km orari nelle aree pedonali.

La caratteristica che lo distingue da altri mezzi è che viene condotto stando in piedi, quindi è escluso che possa avere un posto a sedere, o comunque qualcosa che consenta di appoggiarsi. Deve avere la marcatura CE che ne garantisca la costruzione secondo le regole e i parametri di sicurezza dell‘Unione Europea.

Tutti i mezzi devono obbligatoriamente avere in dotazione un segnalatore acustico. Inoltre nel caso venga utilizzato da un mezz'ora dopo il tramonto o in condizioni metereologiche che portino scarsa visibilità abbia anche luci bianche o gialle anteriori e luci rosse e catarifrangenti posteriori. Quest'ultima dotazione è facoltativa, e chi non volesse sobbarcarsene il costo, dovrà in caso di scarsa visibilità spingere il veicolo a mano.

In futuro monopattino elettrico a uso esclusivo dei maggiorenni – Si trova attualmente in commissione trasporti della camera una proposta di legge depositata nel settembre del 2020. Il disegno di legge numero 2675 all'articolo 3 stabilisce che un monopattino elettrico potrà essere guidato solo da un maggiorenne. I conducenti saranno poi obbligati a indossare sempre un casco omologato secondo le disposizioni di legge e a indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti.

Divieto quindi per i minorenni, di salire su un monopattino, da soli o accompagnati da un adulto, visto che è confermata la regola che il veicolo possa trasportare solo una persona alla volta. Divieto di trasportare anche cose o animali.

Regole di circolazione per il monopattino elettrico – Obbligo di procedere in un'unica fila, senza mai affiancarsi per scambiare quattro chiacchiere. A maggior ragione vietate le gare di velocità o di abilità sulle carreggiate o nelle aree pedonali. Le mani devono essere sempre libere. Il manubrio durante il movimento deve essere tenuto con entrambe le mani.

L'intenzione di svoltare, o di fermarsi deve essere segnalata estendendo in tempo utile il braccio nella direzione di svolta, o alzandolo in verticale in caso di sosta. In sostanza le stesse regole che siamo abituati a tenere anche in sella a una bicicletta.

Da mezz'ora dopo il tramonto a tutto il periodo in cui si protragga l'oscurità vi è l'obbligo di portare il monopattino a mano su tutte le strade extraurbane. In quelle urbane e nelle zone pedonali è consentita la circolazione, ma con le avvertenze di essere dotati delle luci di segnalazione sia anteriori che posteriori.

Sanzioni per chi è a bordo di un monopattino elettrico – Le violazioni delle regole stabilite nel disegno di legge sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 50 euro a un massimo di 250 euro. Si applicherà poi la regola generale di avere uno sconto nel caso la multa sia pagata entro i cinque giorni dalla data in cui è stata emessa. Stesse regole stabilite dal codice della strada anche per la possibilità di ricorrere contro il verbale.

Alla sanzione pecuniaria, per chi circoli durante le ore notturne dove non consentito, o dove è ma senza le dotazioni che lo rendano visibile, e per i minorenni è aggiunta anche la pena accessoria del sequestro amministrativo del mezzo che viene fatta immediatamente dal pubblico ufficiale che contesta l'infrazione.

Limiti di velocitò sul monopattino elettrico – Il disegno di legge stabilisce che con il monopattino elettrico si possa circolare esclusivamente nelle aree urbane, nelle aree pedonali e nelle piste ciclabili o in quelle dedicate. Il limite massimo di velocità è di 30 chilometri orari, che scende a 20 nel caso si circoli nelle piste ciclabili e a 6 chilometri orari nelle aree pedonali.

Escluso sempre salire a bordo del monopattino elettrico sui marciapiedi. Se si rendesse necessario percorrerlo, si potrà farlo solo conducendolo a mano. Escluso, anche percorrere tutte le strade che con disposizione della giunta comunale sono espressamente interdette a questi veicoli.

Dove parcheggiare il monopattino elettrico – Vietata anche sia la sosta che la fermata sui marciapiedi. Dove per sosta si intende il parcheggio del mezzo per un periodo più o meno lungo. Per fermata si intende invece il soffermarsi in un luogo per un breve periodo, magari per chiacchierare. Altra cosa è l', quando, portandolo a mano sia necessario arrestare la marcia per la presenza di un ostacolo.

La legge lascia ai comuni la possibilità di individuare con una delibera della giunta gli spazi da dedicare alla sosta dei monopattini elettrici. L'amministrazione dovrà provvedere a posizionare un'apposita sia verticale che orizzontale. I monopattini, salvo espressa indicazione contraria, potranno comunque sempre essere lasciati anche negli spazi nati per ospitare i ciclomotori e i motoveicoli. Non sarà possibile il contrario.

In caso di parcheggio selvaggio sul marciapiede la sanzione è quella della rimozione del mezzo oltre quella prevista dall'articolo 158 comma 5 del codice della strada che prevede una multa da 41 euro a 168 euro. Vanno aggiunte, poi le spese per la rimozione la custodia del mezzo che saranno quantificate al momento del dissequestro, sulla base delle giornate di custodia.

Apertura servizi di di monopattini elettrici – Dovranno essere le giunte di ogni comune ad autorizzare l'apertura di nuovi servizi di noleggio di monopattini elettrici, anche con modalità di free floating. Questo sistema prevede che si possa prenotare il noleggio di un mezzo con un App, e dopo l'uso lasciarla dove si vuole, senza il vincolo di cercare una stazione a rastrelliera. È evidente che per dove si vuole si intende comunque un luogo dove sia consentito parcheggiare un monopattino.

Nella delibera di giunta dovranno essere stabilite sia il numero massimo di licenze che potranno essere concesse che il numero massimo di monopattini elettrici che potranno fare parte della flotta di queste società. Le società di noleggio avranno l'obbligo di avere un'adeguata copertura assicurativa sui mezzi in circolazione.

Sempre a carico del comune, regolamentare sul proprio territorio la sosta di questi veicoli, e quello di interdire alcune aree in modo totale o parziale alla circolazione, o di fissare limiti di velocità inferiori a quelli previsti per legge.

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