Nessuno sconto fiscale sulle case degli italiani residenti all’estero

Il Ministero dell’Economia (risposta del sottosegretario Lucia Albano) chiarisce che l’agevolazione “prima casa” (imposta di registro al 2% invece del 9%) non spetta agli italiani residenti all’estero se il trasferimento è avvenuto per motivi diversi dal lavoro.
L’agevolazione è riservata a chi si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e, prima del trasferimento, ha risieduto in Italia o svolto attività per almeno cinque anni.
L’immobile deve trovarsi nel comune di nascita, o in quello in cui si era residenti o si svolgeva l’attività prima del trasferimento.
La norma è stata modificata nel 2023 (Nota 11‑bis) per evitare procedure d’infrazione UE, legando il beneficio a criteri oggettivi e non alla cittadinanza.
Estendere l’agevolazione a chi è all’estero per altri motivi (es. eredità, investimento) potrebbe creare discriminazioni e problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione (libera circolazione dei capitali).

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