Questo articolo non vuole istigare al bere, ma mette in rilievo alcune contraddizioni relative alla punibilità dei soggetti con alterazione alcolica alla guida di un autoveicolo.
In caso di guida in stato di ebbrezza si finisce per punire di più chi viene pizzicato con un minore tasso di alcol nel sangue, quasi a suggerire da oggi che conviene esagerare piuttosto che limitarsi a qualche bicchierino. Com’è possibile che la legge punisca meno chi è più ubriaco alla guida? Per capirlo dobbiamo analizzare alcuni dati.
Le pene dovrebbero essere tanto più gravi quanto più grave è il comportamento; eppure non sempre è così. Da un lato si assiste spesso all’inasprimento di sanzioni per determinate condotte e dall’altro però la previsione di benefici per altre. In questo guazzabuglio è facile che si creino paradossi come questo: chi guida ubriaco rischia di meno se si ubriaca di più e rischia ovviamente di più se si ubriaca di meno. Una recente riforma del Codice Penale prevede per i reati di minore gravità l’archiviazione del procedimento; si tratta del nuovo articolo 131 bis. In pratica i reati puniti con la pena pecuniaria, con la detenzione fino al massimo 5 anni vengono archiviati e non si applica alcuna pena al colpevole se non ci sono stati danni o questi danni sono minimi. È quella che viene chiamata “particolare tenuità del fatto”. In buona sostanza il colpevole viene perdonato: la sua fedina penale resta macchiata ma non subisce alcuna pena. E questa è la riforma, la dovete accettare per come è. Secondo la Cassazione questo meccanismo della particolare tenuità del fatto si applica anche alla guida in stato di ebbrezza purché senza incidente e addirittura si applica anche al rifiuto di sottoporsi al test dell’alcol. Incredibilmente, però, in caso di guida in stato di ebbrezza si finisce per punire di più chi viene pizzicato con un minore tasso di alcol nel sangue, quasi a suggerire da oggi che conviene esagerare piuttosto che limitarsi a qualche bicchierino.
Vediamo il perché.
Come è noto, il Codice della Strada stabilisce un crescendo di sanzioni a seconda del quantitativo di alcol trovato nel conducente, in particolare vengono previste tre diverse fasce di gravità: la prima va da 0,51 a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue – non ci sono sanzioni penali ma solo sanzioni di carattere amministrativo. Scatta infatti la sanzione da 531 euro, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
La seconda fascia di gravità per la guida in stato di ebbrezza va da 0,81 a 1,5 grammi di alcol nel sangue; qui si commette reato, siamo quindi nel penale.
Infine per i tassi superiori a 1,5 grammi ci sono le sanzioni penali più gravi.
Ebbene, il nuovo meccanismo della particolare tenuità del fatto, sia dell’archiviazione del procedimento penale – non applicazione della pena – si applica solo alle ultime due ipotesi, quelle punite dal codice penale cioè le più gravi. Questo meccanismo vale infatti solo per i reati, non tocca invece la prima ipotesi, quella punita solo con la sanzione amministrativa.
Quindi, con un tasso di alcol di solo 0,8 grammi non si viene perdonati, invece se si supera questo valore, sì. Questo perché la riforma del Codice Penale come detto prevede l’archiviazione solo per i procedimenti di carattere penale, non per quelli a carattere amministrativo. Gli unici disagi per il conducente ubriaco resteranno quindi il ritiro della patente, il dover nominare un avvocato difensore e l’eventuale visita medica disposta per accertare se l’interessato è etilista. È vero che in questo c’è un’ampia discrezionalità del giudice che dovrà valutare caso per caso se il fatto possa davvero ritenersi tenue, ma intanto saranno molti a farla franca.