Casino bonus senza deposito non AAMS possono ottenere nuovi giocatori e giocatori abituali.
 

Fedriga, nuova ordinanza: niente mascherine all’aperto

Fedriga maschierina all'aperto

contingibile e urgente n. 30 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da -2019

ORDINA

1. che sia prorogata a tutto il 15 ottobre 2020 l'efficacia della propria ordinanza contingibile e urgente n. 22/ dd. 31 luglio 2020, fermo restando quanto disposto con le ordinanze del della salute del 12 agosto, del 16 agosto 2020 e del 21 settembre 2020;

2. che, fermo restando quanto previsto dal punto 13 dell'ordinanza contingibile e urgente n. 22/PC dd. 31 luglio 2020, nelle manifestazioni sportive di carattere non professionistico all'aperto la capienza massima di ammessa non superi il limite di 1000 spettatori; nelle manifestazioni sportive di carattere non professionistico al chiuso la capienza massima di persone presenti viene invece fissata in 1000 unità complessive (spettatori, atleti, addetti, etc);

3. che la presenza di pubblico superiore a 200 unità all'interno di impianti sportivi al chiuso sia consentita solo qualora risulti possibile assegnate posti ai singoli spettatori e nel rispetto delle misure previste dai protocolli di sicurezza adottati dalle società sportive;

4. che, fermo restando quanto previsto dal punto 13 dell'ordinanza contingibile e urgente n. 22/PC dd. 31 luglio 2020, il numero massimo di spettatori per cinema e altri luoghi di spettacolo, all'aperto e al chiuso, sia determinato in relazione alla capacità della struttura e comunque non superi il limite massimo di 1000 unità complessive;

5. che gli spettatori, di cui ai precedenti punti, indipendentemente dal fatto che si svolga al chiuso e all'aperto, mantengano la distanza minima interpersonale e indossino la mascherina per tutta la durata dell'evento, inclusi i momenti di accesso e di deflusso;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Condividi

You may also like...

Almanacco News