introduzione | obblighi | certificazione CE | elenco norme

INTRODUZIONE

Quanto segue ha lo scopo di fornire uno stralcio delle principali informazioni contenute nella legislazione vigente relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Tali informazioni non possono essere ritenute esaustive, pertanto si raccomanda la completa presa visione dei testi di legge richiamati.

DEFINIZIONE DI DPI
...qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonchè ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo.

/art. 40 D.L.vo n. 626)
Non possono essere considerati dispositivi di protezione individuale:
gli indumenti da lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
i materiali sportivi;
i materiali per l’autodifesa e la dissuasione;
gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

USO DEI DPI

REQUISITI DEI DPI (ART. 12 D.L.VO N. 626)

I DPI devono essere:
conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475;
adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;
tra loro compatibili, in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART. 43 D.L.VO N. 626)

Il datore di lavoro deve scegliere il DPI più idoneo alle proprie esigenze ricercando sul mercato quanto di meglio ci possa essere in funzione delle caratteristiche e dei requisiti necessari per provvedere a un’adeguata protezione dei lavoratori. Ai fini della scelta deve:
effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi identificati nella valutazione tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
valutare, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d’uso di cui all’art. 45 del D.L.vo n. 626, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e raffrontarle con quelle individuate in precedenza;
aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione;
individuare le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione dell’entità del rischio, della frequenza dell’esposizione al rischio, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e delle prestazioni del DPI.
Ai fini della gestione del DPI deve:
fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti all’articolo 42 e dal decreto i cui all’articolo 45 comma 2 /marcatura CE con relativo possesso dei requisiti esssenziali di salute e di sicurezza);
mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
provvedere affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
fornire istruzioni comprensibili ai lavoratori,
destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
informare preliminarmente il lavoratore da quali rischi il DPI lo protegge;
rendere disponibile nell’azienda e nell’unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
L’addestramento è richiesto obbligatoriamente:
per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, appartenga alla terza categoria (rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente);
per i dispositivi di protezione dell’udito.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 44 D.L.VO N. 626)
I lavoratori che impiegano i DPI devono obbligatoriamente:
sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’art. 43, commi 4 lett. G) e 5;
utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato;
aver cura dei DPI messi a loro disposizione;
non apportare modifiche ai PDI di propria iniziativa;
seguire, al termine dell’utilizzo, le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI;
segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al responsabile preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI mesi a loro disposizione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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CERTIFICAZIONE CE (D.L.VO 4.12.1992 N.475 E D.L.VO 2.1.1997 N.10)

Tutti i DPI devono essere sottoposti alle procedure di certificazione previste nei rispettivi decreti legislativi (decreti di recepimento della direttiva europea 89/686/CEE e sue modifiche).
La procedura di certificazione CE impone al fabbricante l’assunzione della responsabilità di garantire che il DPI “possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza” previsti nell’allegato II del D.L.vo n. 475.
La certificazione CE presuppone la suddivisione del DPI in 3 categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e prevede le seguenti modalità:
CATEGORIE (ART. 4 D.L.VO 475) SISTEMI DI CERTIFICAZIONE (ART. 5,7,8,9 E 10 D.L.VO 475)
I^ Solo per rischi minori: DPI di progettazione semplice per rischi di lieve entità Semplice dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore sotto la propria responsabilità (autocertificazione)
II^ DPI per rischi che non rientrano Nelle altre due categorie Attestazione CE rilasciata da un organismo notificato (solo in fase di progettazione del DPI
III^ DPI di progettazione complessa Contro rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente Attestazione CE rilasciata da un organismo notificato con controllo annuale del prodotto nelle seguenti forme (a scelta del produttore): CONTROLLO DEL PRODOTTO FINITO CONTROLLO DEL SISTEMA DI QUALITA’
MARCATURA DEL DPI
MARCATURA CE
E’ una marcatura obbligatoria per legge e deve comparire su ogni DPI.
Dal 1 gennaio 1997 la marcatura CE è così composta :

I^ CAT.
II^ CAT.
III^ CAT.
CE
CE
CE 0302

La marcatura può non comparire sul DPI solamente se si può dimostrare che la stessa può compromettere i requisiti di salute e di sicurezza o se la superficie disponibile non è sufficiente allo scopo.
In questo caso la marcatura CE deve essere apposta sulla confezione più prossima al DPI.
Oltre alla marcatura CE, tutti i DPI devono riportare un’adeguata marcatura che deve contenere almeno:
nome, marchio o altro sistema di riconoscimento del costruttore;
riferimento al modello;
se del caso, taglia e misura;
se del caso, istruzioni particolari, pittogrammi, riferimenti a norme applicate, ecc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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ELENCO DELLE NORME RICHIAMATE NEL CATALOGO

INDUMENTI
EN 340:93 Indumenti di protezione - requisiti generali
EN 471:94 Indumenti di segnalazione ad alta visibilità
EN 470-1:95 Indumenti di protezione per operazioni di saldatura e similari - parte I: requisiti generali
EN 531:95 Indumenti di protezione per lavoratori dell’industria esposti al calore - esclusi Vigili del Fuoco e saldatori

SCARPE E STIVALI

EN 344:92 Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, protezione, da lavoro
EN 345:92 Requisiti per calzature di sicurezza per uso professionale - calzature di sicurezza

OCCHIALI E VISIERE

EN 166:95 Protezione degli occhi - requisiti generali
EN 379:94 Specifiche per filtri saldatura aventi fattori di trasmissione luminosa commutabile e filtri per saldatura aventi doppio fattore di trasmissione luminosa
EN 169:92 Filtri per la saldatura e per tecniche connesse
EN 170:92 Filtri ultravioletti - requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
EN 171:92 Filtri infrarossi - requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
PrEN 1731:96 Protezione degli occhi e del viso a struttura reticolare per usi industriali e non, rischi meccanici e/o calore

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

EN 136:89 Maschere intere
EN 136-10:92 Maschere intere per uso speciale(VVFF)
EN 137:93 Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto
EN 140:89 Semimaschere e quarti di maschera
EN 141:90 Filtri antigas e combinati
EN 143:90 Filtri antipolvere
EN 148-3:92 Filettature per facciali - parte III raccordo filettato M 45X3
EN 148-1:87 Filettature per facciali - raccordo filettato normalizzato
EN 149:91 Facciali filtranti antipolvere
EN 371:92 Filtri tipo AX antigas e combinati contro composti organici a basso punto di ebollizione
EN 405:92 Semimaschere filtranti con valvole per protezione contro gas o gas e polveri

PROTEZIONE DELL’UDITO

EN 352-1:93 Protettori auricolari - parte I - cuffie
EN 352-2:93 Protettori auricolari - parte II - inserti
EN 352-3:93 Cuffie antirumore montate su elmetto

PROTEZIONE DELLA TESTA

EN 397:95 Elmetti di protezione per l’industria

 

 

 

 

 

 

 

 

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